Regolamento delle norme di comportamento all’interno dell’area del Parco.
Art. 1 (Finalità)
1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di fruizione del Parco di Montemarcello – Magra, istituito con la Legge Regionale Liguria 12/95.
Art. 2 (Circolazione con mezzi motorizzati)
1. Su tutto il territorio del parco è fatto divieto di compiere percorsi, al di fuori delle strade comunali e provinciali, con mezzi motorizzati e di parcheggiare sul greto del fiume e nelle aree coltivate.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 i mezzi impiegati nelle operazioni di pronto intervento ed antincendio, nonché i veicoli utilizzati per servizio di vigilanza e per l’accesso ai fondi degli aventi diritto ed in possesso dell ’autorizzazione rilasciata dall ’Ente Parco.
3. I possessori di autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco hanno l’obbligo di rendere visibile il contrassegno rilasciato dall’Ente.
Art. 3 (Abbandono rifiuti)
1. E’ vietato l’abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualunque genere e dimensione.
2. E’ fatto obbligo al trasgressore l’immediata rimozione del rifiuto pena il raddoppio della sanzione.
Art. 4 (Accensione fuochi)
1. L’accensione di fuochi è vietata in qualsiasi periodo dell’anno.
2. Nelle aree attrezzate appositamente e segnalate dall’Ente Parco è ammesso l’uso di fornelli da campo e barbecue.
3. L’abbruciamento delle ristoppie e di altri residui vegetali può essere autorizzata, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale, dall’Ente Parco ai titolari e gestori di fondi agricoli nell’area del parco.
Art. 5 (Raccolta di flora spontanea)
1. La raccolta, l’asportazione, il danneggiamento o la detenzione di parti della flora erbacea ed arbustiva sono vietati.
2. Sono fatte salve le normali operazioni connesse alle attività agricole, selvicolturali e tradizionali nel rispetto delle normative vigenti e degli strumenti pianificatori e programmatori adottati ed adottandi.
Art. 6 (Introduzione di cani)
1. L’introduzione dei cani è vietata nelle aree appositamente segnalate dall’Ente Parco.
2. E’ d’obbligo l’uso del guinzaglio per qualsiasi cane e della museruola nelle aree attrezzate, nelle zone adibite alla nautica e sui tracciati viari principali.
3. E’ fatto obbligo a chiunque di segnalare all’Ente Parco la presenza di animali randagi avvistati nel territorio del parco stesso.
4. La presenza di cani da guardia all’interno di aree sprovviste di recinzione deve essere segnalata da appositi cartelli.
Art. 7 (Pascolo degli animali)
1. Il pascolo del bestiame di qualsiasi specie è vietato, salvo autorizzazione rilasciata dall’Ente Parco.
2. E’ consentito il pascolo nei terreni di proprietà privata, purché venga garantita l’adeguata cura e protezione per l’ambiente circostante.
Art. 8 (Specie non autoctone)
1. E’ vietata l’introduzione all’interno dell’area parco di specie vegetali e/o animali estranei alla flora e/o fauna autoctona.
Art. 9 (Campeggio)
1. Su tutto il territorio del parco è vietata qualsiasi forma di campeggio.
2. L’Ente Parco può rilasciare autorizzazione in deroga a quanto previsto da comma 1, in relazione a specifiche esigenze e particolari finalità.
Art. 10 (Lavaggio di stoviglie e di mezzi motorizzati)
1. E’ vietato provvedere al lavaggio di stoviglie e di qualsiasi mezzo nelle acque dei fiumi Magra e Vara nonché dei loro affluenti, dei torrenti e dei canali, nonché nelle acque di sorgenti e negli specchi di acqua ferma.
Art. 11 (Danneggiamenti)
1. E’ vietato il danneggiamento di strutture. Degli arredi e degli immobili presenti nel parco.
2. L’Ente Parco potrà rivalersi in sede civile dei danni subiti nei confronti del trasgressore.
Art. 12 (Manifestazioni)
1. E’ vietato organizzare manifestazioni di qualsiasi tipo all’interno dell’area parco senza l’autorizzazione dell’Ente stesso; tali manifestazioni devono comunque svolgersi su aree appositamente attrezzate.
Art. 13 (Divieti temporanei di accesso)
1. L’Ente Parco può temporaneamente impedire l’accesso a particolari e limitrofe zone ai fini selvicolturali e/o faunistici; tali zone devono essere appositamente segnalate.
Art. 14 (Deroghe)
1. L’Ente Parco può sempre concedere deroghe alle norme previste dalla presente legge per fini scientifici, didattici, di sport ecosostenibili e di studio, purché non contrastino con disposizioni legislative dello Stato e della Regione, ovvero siano di competenza di altri organi od autorità. Le deroghe sono specifiche ed a termine.
2. Le autorizzazioni in deroga debbono essere esibite a richiesta al personale preposto alla vigilanza.
3. Il personale dell’Ente Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente regolamento, secondo le direttive ed i programmi del Consiglio Direttivo dell’Ente Parco.
Art. 15 (Vigilanza)
1. La vigilanza sull’osservanza del presente regolamento e l’accertamento delle relative violazioni sono affidate al personale di vigilanza dell’Ente Parco, alle guardie volontarie nominate dall’Ente Parco, ai soggetti di cui all’art. 32 della Legge Regione Liguria 12/95 previa convenzione con gli enti di appartenenza ed a tutti gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.
Art. 16 (Sanzioni)
1. Oltre a quanto previsto dagli articoli 37 c. 7 e 42 della l. r. 12/95, le infrazioni alle norme del presente regolamento sono sanzionate ai sensi dell’art. 33 c. 2 lett. b) della l. r. 12/95.
2. Le infrazioni agli artt. 3 e 8 sono sanzionate con il massimo della ammenda prevista dalle norme di cui al punto 1.
3. Nel caso di danneggiamenti alle attrezzature e agli arredi del Parco, oltre alla sanzione di cui al comma 1, l’Ente Parco ha la facoltà di rivalersi dei danni subiti. Il pagamento della somma dovuta per danni non costituisce titolo per la cessione al trasgressore della cosa danneggiata.
4. Le specie animali e vegetali attinenti la violazione delle presenti norme sono confiscate e, ove possibile, reimmesse o destinate a scopi sociali o didattici.
Art. 17
1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative nazionali e regionali vigenti.